Alle imprese che effettuano investimenti con acquisto di beni strumentali nei suddetti territori viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, secondo la seguente tabella:
Regioni |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
Abruzzo |
35% |
25% |
15% |
Molise, Basilicata e Sardegna |
50% |
40% |
30% |
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia |
60% |
50% |
40% |
Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficienti a finanziare tutte le istanze ammesse si procederà con un riparto percentuale o ad un rifinanziamento con risorse aggiuntive.
Le imprese che presenteranno la comunicazione dovranno inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, recherà anche, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione contabile richiesta.
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (nuovo stabilimento, ampliamento, diversificazione) relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. È inoltre agevolabile l'acquisto di terreni e immobili strumentali nel limite massimo del 50% del valore complessivo dell'investimento. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 comma 4 del decreto 17 maggio 2024).
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori:
- industria siderurgica, carbonifera e lignite;
- trasporti, “esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti”;
- produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Tutti gli altri settori sono ammessi.
L’investimento deve essere minimo di euro 200.000 e massimo di euro 100 milioni.
I beni devono essere acquistati da soggetti con i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento, devono entrare in funzione nei due anni successivi all’investimento e non possono essere ceduti o dismessi nei cinque anni successivi all’entrata in funzione.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.
Lo Studio Resta a disposizione per la consulenza necessaria e per la pianificazione dell'investimento.
Studio Associato Sanseverino
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Consulenza alle imprese da oltre 40 anni
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