Crediti di imposta per investimenti transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è volto a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuino nuovi investimenti in strutture produttive, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti devono comportare alternativamente:

  • un risparmio energetico almeno del 3%, a livello di impresa;
  • un risparmio energetico del 5% per il processo produttivo interessato dall'investimento

Le imprese beneficiarie devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Gli investimenti ammessi.

Sono ammessi gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all'Allegato A e all'Allegato B alla Legge n. 232/2016 l0002016121100232.

Ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, previsti dal progetto di innovazione, anche:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo;
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme.

Per progetti di importo superiore a 40.000 euro, sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo;
  • le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% dell’investimento agevolabile e in ogni caso fino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Ammontare del credito di imposta

Le aliquote per il calcolo del credito di imposta cambiano a seconda dell’efficienza energetica che l’investimento consente di raggiungere e l’ammontare dell’investimento stesso.

Dalla combinazione tra le 3 classi di efficienza energetica e i 3 scaglioni di investimento si generano n. 9 differenti aliquote:

  1. nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore dal 3 al 6%, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:
  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
  1. Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:
  • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.
  1. Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:
  • 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Per accedere al credito d’imposta, le imprese dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal GSE:

  • il progetto di investimento con relativa documentazione;
  • una apposita certificazione ex ante rilasciata da soggetto abilitato che dovrà attestare l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Si segnala infine quanto segue:

  • le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024;
  • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti;
  • i beni agevolati non possono essere dismessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Nell’attesa del decreto attuativo, con il quale aggiorneremo la circolare,  lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

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