Credito imposta investimenti ZES unica Mezzogiorno nel 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 16/11/2023 è stata pubblicata la legge 162/2023, legge di conversione del cosiddetto decreto Sud - DL 124/2023. E' stato ora firmato il decreto attuativo, per cui riteniamo opportuno aggiornare la nostra circolare riportando in grassetto le novità. 

Nell’ottica di favorire il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno di Italia è istituita dal 1/1/2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Alle imprese che effettuano investimenti con acquisto di beni strumentali nei suddetti territori viene concesso un contributo sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione, nella misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, secondo la seguente tabella:

 

 

Regioni

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Abruzzo

35%

25%

15%

Molise, Basilicata e Sardegna

50%

40%

30%

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

60%

50%

40%

Per accedere al contributo, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficienti a finanziare tutte le istanze ammesse si procederà con un riparto percentuale. 

Le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione ma hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato, comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. L'Agenzia potrà incrementare in tal caso la percentuale effettiva di agevolazione a favore di chi ha investito.

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (nuovo stabilimento, ampliamento, diversificazione)  relativi all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. È inoltre agevolabile l'acquisto di terreni e immobili strumentali nel limite massimo del 50% del valore complessivo dell'investimento.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori:

  • industria siderurgica, carbonifera e lignite;
  • trasporti, “esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti”;
  • produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  • banda larga;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Tutti gli altri settori sono ammessi.

L’investimento deve essere minimo di euro 200.000 e massimo di euro 100 milioni.

I beni acquistati devono essere acquistati da soggetti con i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento, devono entrare in funzione nei due anni successivi all’investimento e non possono essere ceduti o dismessi nei cinque anni successivi all’entrata in funzione.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.

Lo Studio Resta a disposizione per la consulenza necessaria e per la pianificazione dell'investimento.

Studio Associato Sanseverino 

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