Fringe benefit 2023: i limiti per l'esenzione Irpef ed Inps

L’articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando, ad oggi, ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

A tali fini, si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età non superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo annuo non eccedente Euro 4.000,00,  e quelli di età superiore a ventiquattro anni con reddito complessivo non eccedente Euro 2.840,51.

Il limite di non imponibilità di euro 3.000 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori, per cui, in presenza di figli a carico al 50%, ciascuno dei due genitori lavoratori dipendenti, può beneficiare dell’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000 in relazione ai fringe benefits percepiti dal datore di lavoro nel corso del 2023.

Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. È una misura non rientrante nel Welfare per cui è una misura ad personam.

Con riferimento alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio: i buoni acquisto, i buoni carburante, i cesti natalizi, i premi per assicurazioni extra-professionali, il cellulare ad uso privato, i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;
  • somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. A tale ultimo riguardo, si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/2022, a commento delle medesime spese riconosciute nel periodo d’imposta 2022, per le quali era stata fissata la soglia di esenzione di euro 3.000, comprensiva di eventuali beni e servizi ceduti, per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. (scarica qui il modello).

Come già previsto nel 2022  nel caso di rimborso delle spese per le utenze domestiche effettuati, anche nel 2023 il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. (scarica qui il modello).

Ricordiamo infine che tra gli altri benefit che possono essere concessi ai dipendenti vi sono:

  • I buoni carburanti per un importo non superiore a Euro 200,00 i quali sono esenti da imposizione fiscale ma non previdenziale.
  • I buoni pasto, il cui costo è interamente deducibile e la cui Iva è interamente detraibile.

I buoni pasto sono non imponibili Irpef e Inps per un importo massimo di 8 euro giornaliero per ciascun dipendente ( 4 euro se il buono è cartaceo).  

Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e, se necessario, per fornire un contatto con una società convenzionata, leader nella commercializzazione di buoni pasto.

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