Da anni si assiste ad un costante aumento degli accertamenti per residenze fittizie all’estero di persone fisiche o società, al fine di utilizzare regimi fiscali più favorevoli.
Già in passato la giurisprudenza, affrontando il tema della cosiddetta esterovestizione societaria, aveva confermato l’operato del fisco quando nella sostanza l’attività è svolta in Italia, anche se formalmente la società ha sede all’estero.
In tal senso arrivano ora le disposizioni del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di fiscalità internazionale.
Residenza delle persone fisiche
L’articolo 1 del decreto, in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, ovvero che sono presenti in Italia.
Si prevede pertanto l’attribuzione della residenza fiscale italiana alle persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta:
- hanno in Italia la residenza ai sensi del codice civile;
- hanno in Italia il domicilio (luogo in cui si sviluppano le relazioni personali e familiari);
- sono presenti in Italia;
- sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente(presunzione relativa).
Viene dunque introdotto un criterio di natura sostanziale del domicilio, attribuendo rilievo alle relazioni personali e familiari della persona. La sola presenza sul territorio italiano è sufficiente per essere tassati in Italia.
Residenza delle persone giuridiche
L’articolo 2 lascia invariato il criterio di collegamento fondato sulla presenza della sede legale nel territorio dello Stato, aggiungendo però altri due criteri: la direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale.
Si prevede pertanto l’attribuzione della residenza italiana alle società di persone e di capitali che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
Per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, mentre, per gestione ordinaria, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Questi tre criteri sono alternativi per cui se le decisioni societarie sono prese in Italia o se In Italia sono compiuti gli atti di gestione la sede effettiva della società non potrà che essere in Italia, per cui in caso di imposte pagate all’estero si potrà incorrere in un accertamento da esterovestizione.
Segnaliamo infine che la nuova norma introduce un regime agevolato per le attività economiche trasferite in Italia (cd. reshoring) che prevede la detassazione del 50 per cento dei redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa e di arti e professioni in forma associata svolte in un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e “impatriate” in Italia.
Lo Studio è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
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