L'ispettorato nazionale del lavoro ha analizzato con una nota l'applicabilità della disciplina della "sospensione dell'attività imprenditoriale" ex art. 14, D.Igs. 81/2008, nel particolare caso di una impresa che occupi un solo dipendente "in nero", in mancanza del DVR e della nomina del RSPP, elementi indispensabili per la normativa della sicurezza sul lavoro.
L'art. 14, D.Igs. 81/2008 prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale nei seguenti casi:
- quando, in caso di ispezione, si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori risulta non “inquadrato” oppure “inquadrato” come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle relative condizioni;
- quando si riscontrino gravi violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
I provvedimenti di sospensione "per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa" (art. 14, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008).
L’Ispettorato tuttavia nella nota chiarisce che la ratio dell’art. 14 è escludere la sospensione per le microimprese, ma che tale esclusione non si applica quando oltre alla violazione relativa ai lavoratori irregolari si riscontrino anche violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro, compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.
L’allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 indica quali sono le gravi violazioni della disciplina di tutela della SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
L’accertamento di una sola delle violazioni consente all’Ispettorato di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività, senza che sia necessario che le violazioni siano reiterate nel tempo.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari e, grazie alla collaborazione con Consulenti per la sicurezza del lavoro di primaria importanza, per verificare il rispetto della normativa vigente.
Studio Associato Sanseverino
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