Sono numerose le novità riguardanti i bonus edilizi nel 2023, derivanti dalla lettura congiunta della Legge Finanziaria e della legge di conversione del Decreto “aiuti-quater".
SUPERBONUS
Il Superbonus resta in vigore con l’aliquota del 110% solo per gli interventi eseguiti da:
- condomini, su parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Tuttavia l’aliquota del 110% è salva solo in caso di data certa della delibera condominiale e della CILAS presentata, come riepilogato nella tabella seguente.
SOGGETTI |
SCADENZE |
DETRAZIONE |
Condomini |
Delibera entro 18.11.2022 CILAS entro 31.12.2022 |
110% fino al 31.12.2023 |
Delibera fra 19.11 e 24.11.2022 CILAS entro 25.11.2022 |
110% fino al 31.12.2023 |
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Edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate |
CILAS entro 25.11.2022 |
110% fino al 31.12.2023 |
Condomini + edifici da 2 a 4 unità distintamente accatastate |
Istanza acquisizione titolo abitativo entro 31.12.2022 (solo per DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE) |
110% fino al 31.12.2023 |
Al di fuori di questi casi, la detrazione spetta nella misura del:
- 90%, per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
- 70%, per le spese sostenute fino al 31.12.2024;
- 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2025.
Il Superbonus nelle unifamiliari
Per le case unifamiliari l’aliquota del 110% è ancora applicabile per le spese sostenute fino al 31.03.2023, a condizione che vi sia la presentazione di una dichiarazione asseverata di stato avanzamento lavori che attesti l’esecuzione di lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30.09.2022.
Per gli interventi effettuati dal 01.01.2023 su singole unità immobiliari da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, è confermata la detrazione al 90% per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2023 a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto, uso e abitazione) sull’unità immobiliare. Risultano pertanto esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a 15.000 euro (reddito complessivo del nucleo familiare diviso per una quota dipendente dal numero dei componenti dello stesso).
Misure per lo blocco dei crediti
Sono state introdotte anche alcune modifiche alla normativa vigente per provare a sbloccare il mercato dei crediti, vista la presenza di crediti “in pancia” alle aziende e alla saturazione della capienza fiscale delle banche.
In particolare i crediti derivanti da comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito per Superbonus 110%, ordinariamente utilizzabili in 5 o 4 quote annuali di pari importo, possono ora essere ripartiti e utilizzati in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o cessionario d’imposta. Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da comunicazioni di sconto in fattura o cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.
Inoltre, ferma restando la prima cessione libera a favore di qualsiasi soggetto del credito derivante dagli interventi agevolabili, è stata disposta la possibilità di eseguire ulteriori 3 cessioni (anziché 2) a banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni.
Pertanto, sono ora possibili le seguenti cessioni:
- prima cessione libera verso qualsiasi soggetto;
- seconda, terza e quarta cessione possibile fra soggetti “banche, intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e/o assicurazioni”;
- quinta cessione possibile fra banche e/o società appartenenti a gruppi bancari e correntisti professionali.
Superbonus e finanziamenti bancari con garanzia SACE
Per i soci crediti da Superbonus si prevede inoltre l’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese edili per trasformare in liquidità i crediti.
La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
La certificazione SOA nel Superbonus
Un’importante novità entrata in vigore il 01.01.2023 riguarda il nuovo obbligo, a carico delle imprese esecutrici dei lavori e per gli interventi avviati nel 2023 di importo superiore a 516.000 euro, relativo alla certificazione SOA.
Per beneficiare dei bonus edilizi per i lavori di importo superiore a 516.000 euro, dal 01.01.2023 è necessario rivolgersi a imprese che abbiano almeno avviato il procedimento di attestazione SOA, mentre dal 01.07.2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese che hanno ottenuto la certificazione vera e propria.
Tale obbligo, introdotto dall’articolo 10-bis, D.L. 21/2022, non si applica ai:
- lavori già in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022;
- ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore al 21.05.2022.
BONUS FACCIATE
È terminato il bonus facciate, non prorogato nel 2023.
I BONUS MINORI
Nessuna modifica normativa è intervenuta ai bonus minori quali ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, “sisma-bonus” ordinario.
Nel 2023, infatti, è confermata la detrazione Irpef al 50% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR) con limite di spesa di 96.000 per ciascuna unità immobiliare, anziché 48.000 euro.
Sono altresì confermate le detrazioni spettanti per gli interventi da “ecobonus” (c.d. riqualificazione energetica) e quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Rimane, altresì, in vigore il bonus verde con una detrazione Irpef del 36% per gli interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.
Quanto al bonus “mobili” 2023, la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica) destinati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, spetta fino ad un massimo di spesa pari a 8.000 euro.
Nel 2023 potrà fruire del bonus “mobili” chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 01.01.2022. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nel 2022, ovvero siano iniziati nel 2022 e proseguiti nel 2023, il limite di spesa (pari a 8.000 euro) deve essere considerato al netto delle spese sostenute nel 2022.
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE
Infine, è stato prorogato fino al 31.12.2025 il bonus per l’abbattimento o l’eliminazione delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022, nella misura del 75%.
I lavori devono interessare edifici già esistenti, mentre non è invece previsto nessun limite per quanto riguarda la categoria catastale degli immobili.
Possono usufruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per tutti i bonus, salvo il bonus verde ed il bonus mobili, resta la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura, previa asseverazione dei costi da parte di un tecnico ed apposizione del visto di conformità del commercialista (visto non necessario in caso di edilizia libera o lavori complessivamente inferiori a 10000 euro).
Si auspicano ulteriori interventi normativi al fine di sbloccare il mercato dei crediti e rilanciare le misure previste.
Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti necessari.
Studio Associato Sanseverino
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