Bonus abbattimento barriere architettoniche: agevolazione del 75% fino al 2025

La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche, prorogata con la legge di bilancio 2023.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, è infatti prevista una detrazione nella misura del 75% che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Tale detrazione è, al pari di bonus ristrutturazione, ecobonus risparmio energetico, bonus facciate, superbonus 110%, utilizzabile in forma di credito di imposta, cedibile a terzi anche mediante lo “sconto in fattura”.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Per barriere architettoniche si intendono:

  1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Il nuovo art. 119 – ter prevede autonomi e diversi limiti di spesa:

  • Per gli edifici unifamiliari il limite ammonta a 50.000 euro;
  • Per i condomìni da due a otto unità immobiliari, il limite ammonta a 40.000 euro per ciascuna unità, comprensive delle pertinenze “non staccate”;
  • Per i condomìni composti da più di otto unità immobiliari, il limite ammonta a 30.000 euro per ciascuna unità.

La legge di bilancio fa riferimento genericamente ai “contribuenti”, e alle “imposte sul reddito”, pertanto si ritiene che la detrazione spetti a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in possesso di redditi imponibili, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e per tutti gli immobili, a prescindere dalla categoria catastale.

Tale agevolazione coesiste con quella dell’aliquota iva ridotta al 4% per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

  • servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie);
  • protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
  • protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
  • poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La nuova agevolazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche si aggiunge a quelle già esistenti per gli stessi lavori, a cui è ovviamente alternativa, e cioè al bonus ristrutturazione 50% e al superbonus 110%  per interventi trainati.

In effetti, al momento esistono tre differenti detrazioni a cui fare riferimento, tutte utilizzabili anche tramite l’opzione della cessione del credito o dello “sconto in fattura”.

L’agevolazione tradizionale è prevista fino al 2024 nella misura del 50% da ripartire in dieci anni e con un limite di 96mila per unità immobiliare, pertinenze comprese, e dal 2025 dovrebbe tornare al 36% con un limite ridotto a 48mila euro. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori (circolare 7/E/2021).

Il superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto qualora le spese siano sostenute nell’ambito di un intervento di tipo “trainante”, vale a dire un intervento di risparmio energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Dl Rilancio 2020, ovvero un intervento di miglioramento antisismico di cui al comma 4 della medesima disposizione, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Nelle unità unifamiliari l’agevolazione riguarda le spese sostenute sino al prossimo 30 settembre, salvo proroghe, e solo a certe condizioni (Sal del 30% dei lavori a tale data) è possibile proseguire con il superbonus sino al 31 dicembre 2022. Per i condomìni e gli edifici da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario, l’agevolazione è prevista sino a tutto il 2025, anche se nel 2024 e nel 2025 la detrazione scenderà, al 70% e al 65 per cento.

A tutte le agevolazioni e dunque anche al bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche,  per gli interventi di importo complessivo superiore a 10.000 euro, con esclusione di quelli in edilizia libera, si applica il comma 1-ter dell’art. 121 DL 34/2020 che prevede che il contribuente, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, debba acquisire:

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