Garanzia Giovani Regione Campania: riapertura dei tirocini.

Tirocini Garanzia Giovani: riaperti i termini per la presentazione delle istanze dal 24/03/2022 al 30/04/2022. In conseguenza della comprensibile riduzione negli ultimi due anni, a causa della situazione di emergenza sanitaria da COVID19, delle attività delle imprese e in previsione dell’intensificazione di tali attività a seguito della cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la Regione con Decreto Dirigenziale dello Staff 50.11.91 n. 7 del 22/03/2022 ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle Istanze per i Tirocini Garanzia Giovani Misura V ai sensi dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale 1292 del 09/12/2019.

Il tirocinio è una misura di politica attiva del lavoro che permette l’inserimento in un contesto produttivo attraverso lo svolgimento di un periodo di formazione e di orientamento. Al tirocinante va riconosciuta un'indennità parzialmente corrisposta della Regione Campania, per cui, nell'ambito della consulenza del lavoro, il tirocinio diventa, anche per questo motivo, un’opportunità che consigliamo alle imprese di cogliere.

Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti:

  • Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 assicurandone l’applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati;
  • Essere in regola con la normativa di cui alla legge num. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni;
  • Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in dero­ga in corso per attività equi valenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. 

Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/i licenziato/i nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti per i seguenti motivi:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;
  • Licenziamento per mancato superamento nel periodo di prova;
  • Licenziamento per fine appalto;
  • Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo. 

Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabile è correlato al nu­mero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro di­pendente a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministra­zione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio).

È possibile accogliere non più di:

Nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;

Nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;

Nr. 3 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11 e 15;

Nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;

20% del numero del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.

Il tirocinio ha la durata di 6 mesi, di 12 mesi per i soli tirocini rivolti a soggetti disabili e a persone svantaggiate. Non è possibile fare percorsi di Tirocinio inferiore a 6 mesi.

Gli interventi di formazione finanziati sono esclusivamente destinati:

  1. ai giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
  2. ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n. 26 del 28/03/2019); ovvero non devono aver percepito un reddito da prestazioni lavorative superiore a 8.000,00 euro per lavoro dipendente e 4.800,00 per lavoro autonomo.

Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata il cui importo men­sile lordo non può essere inferiore a 500,00 €.

Il PAR Garanzia Giovani Seconda Fase riconosce al soggetto ospitante un importo a copertura parziale dell’indennità erogata, pari ad € 300,00 mensili e fino ad un massimo complessivo di € 1.800,00 per tirocini di durata pari a 6 mesi. I restanti € 200,00 mensili dovranno essere corrisposti dal soggetto ospitante;

Il contributo mensile di € 300,00 in favore dei tirocinanti a parziale copertura dell’indennità di partecipazione, sarà erogato dall’ INPS direttamente ai de­stinatari tramite bonifico bancario o altra modalità di pagamento. I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico dell’azienda ospitante. 

Non possono fruire del tirocinio i giovani che:

  • Abbiano già svolto un tirocinio formativo presso il medesimo soggetto ospitante;
  • Abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;
  • Abbiano con il titolare dell’impresa o con i suoi soci vincoli di parentela entro il terzo grado.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari e per la gestione delle domande tramite la collaborazione con società di formazione di primaria importanza, facente parte della nostra rete professionale.

Studio Associato Sanseverino 

Commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori contabili associati 

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