Manovra 2020: più moneta elettronica e meno contante

Gentile cliente,

Con il Decreto legge 124 del 26/10/2019 si definisce la manovra fiscale 2020, della quale, a meno di modifiche apportabili in sede parlamentare, riteniamo utile porre si da subito l’attenzione su alcune norme, sia per chiarire l’effettiva data di entrata in vigore delle stesse, sia per individuare la direzione verso cui il fisco si sta muovendo, ossia limitare sempre più l’uso del contante e diffondere la moneta elettronica.

Nuovi limiti a decorrere dal 1/7/2020.

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono vietate le transazioni in contanti a partire dai 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”   

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici: recupero delle commissioni pagate attraverso un credito d’imposta del 30%.

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Saranno gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

Lotteria degli scontrini

Sono previsti premi speciali a estrazione riservati esclusivamente sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

Nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini, è introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione.

Lo Studio aggiornerà sulle successive integrazioni o modifiche legislative e resta a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento.

LO STUDIO

Studio Associato Sanseverino

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