Gentile cliente,
Si avvicina l’entrata in vigore della normativa sulla crisi di impresa, con i relativi adempimenti obbligatori. Riteniamo opportuno dunque riprendere ed aggiornare una nostra circolare di marzo.
Il Legislatore ha realizzato il riordino della disciplina delle procedure concorsuali, regolate dall’attuale Legge Fallimentare, e di quella delle crisi da sovra indebitamento, allo scopo di provare ad intercettare le crisi aziendali già ai primi segnali di insolvenza per evitare la crescita dei debiti ed intervenire tempestivamente con soluzioni che assicurino la continuità aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali, garantendo al contempo le ragioni dei creditori aziendali.
Con la riforma si sostituisce il termine fallimento con l’espressione liquidazione giudiziale, in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito che storicamente si accompagna alla parola “fallito”.
Queste le conseguenze di maggiore impatto sulle società:
- entro il 16 dicembre 2019, le Srl dovranno adeguarsi alle novità contenute nel D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa) con riferimento all’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, considerata la modifica dell’art. 2477 del codice civile, e all’obbligo di adeguare gli statuti societari, ove necessario;
- gli amministratori delle società hanno sempre l’obbligo di verificare la solvibilità dell’azienda, monitorando alcuni indicatori della crisi;
- viene introdotto un nuovo obbligo, ossia quella della segnalazione, da parte dello stesso organo di controllo o di creditori qualificati, agli amministratori allorquando vi siano fondati indizi della crisi societaria. Tale seconda disposizione entra in vigore dal 15 agosto 2020.
Obbligo nomina di controllo:
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è ora obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti
- Attivo Stato patrimoniale € 4.000.000,
- Ricavi vendite o prestazioni € 4.000.000,
- Dipendenti occupati in media nell’esercizio 20.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Obbligo di segnalazione:
in presenza di fondati indizi di crisi, l’organo di controllo o il revisore sono obbligati ad effettuare una segnalazione all’amministratore o al consiglio di amministrazione e, in caso di inoperosità dell’organo amministrativo all’OCRI, (Organismo di composizione della crisi d'impresa) che attiverà la procedura prevista per tentare la risoluzione concordata della crisi.
Tale segnalazione potrà inoltre essere effettuata da creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione) quando il relativo indebitamento superi i limiti di seguito indicati.
Obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle entrate all’OCRI nel caso di ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a:
- euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
- euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
- a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro.
Obbligo di segnalazione dell’INPS all’OCRI quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione all’OCRI quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi la soglia di euro 500.000, per le imprese individuali, e di euro 1.000.000, per le società.
È tempo dunque per tutti di cominciare a monitorare alcuni indicatori della crisi e di porre particolare attenzione agli omessi versamenti, anche pianificando i flussi finanziari per evitare che una volta scaduti, possano portare all’intervento dell’OCRI per la ricomposizione della crisi aziendali.
Lo Studio è a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento.
LO STUDIO