Con la circolare 33 del 6 ottobre l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti “Aiuti” (Dl n. 50/2022) e “Aiuti-bis”.
In particolare l'Agenzia si esprime sull’annosa questione della responsabilità solidale di chi acquista i crediti che, di fatto, ha contribuito a paralizzare il sistema bancario nell’acquisizione degli stessi.
Sicuramente si poteva fare di più, escludendo esplicitamente qualsiasi responsabilità per colpa, in presenza di asseverazioni e visti di conformità, ma, rispetto a quanto scritto nella precedente circolare, i decreti “Aiuti”, permettono un notevolissimo passo in avanti nella direzione auspicata.
Di seguito i chiarimenti salienti della circolare.
Fornitori e cessionari: nuove regole sulla responsabilità.
Il fornitore che applica lo sconto in fattura e il cessionario del credito sono responsabili, in caso di violazioni per bonus edilizi, solo in ipotesi di dolo o colpa grave.
Per il dolo rileva la volontà consapevolmente diretta all’evasione e all’inesistenza del credito.
La colpa grave sussiste quando il comportamento è caratterizzato da violazioni tali da palesare l’evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari.
L’utilizzo del termine “macroscopico” fa evincere che, con un controllo diligente e l’acquisizione di documenti già necessari per il rilascio del visto di conformità del Commercialista, la colpa grave (e la conseguente responsabilità solidale) possa essere esclusa e limitata a casi in cui, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile sia addirittura diverso o l’asseverazione si riferisca ad altro fabbricato.
Chiarimenti sugli indici di valutazione della diligenza
È chiarito che gli indici elencati nella precedente circolare 23 (assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto, incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame, sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione, anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti, mancata effettuazione dei lavori) costituiscono solo istruzioni, di carattere esemplificativo, rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale. Essi non costituiscono di per sé motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza, ma solo degli alert finalizzati a una verifica più approfondita degli elementi che legittimano i comportamenti delle parti.
Cessione dei crediti ai “correntisti”
Viene chiarito che il correntista che acquista un credito dalla banca (sia esso derivante da superbonus 110, ecobonus 50-65%, bonus barriere architettoniche o bonus ristrutturazione) non è tenuto a effettuare nuovamente tutti i controlli, ma deve semplicemente acquisire dalla banca la documentazione che essa stessa ha utilizzato per i controlli con la necessaria diligenza.
Rimedi agli errori della Comunicazione
Arrivano finalmente anche le procedure per correggere eventuali errori formali nella presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate di cessione dei crediti, con anche la possibilità di annullare l’accettazione di un credito in presenza di errori sostanziali.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi approfondimento necessario.
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