Nuova comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale

Il Decreto Legge n.146 del 21 ottobre 2021, convertito nella Legge n. 215 del 17/12/2021, ha introdotto una nuova comunicazione preventiva specifica per il “lavoro  autonomo occasionale” che è  divenuta obbligatoria dallo scorso 21 dicembre.

Si parla di lavoratore autonomo nel caso in cui un soggetto presta il suo apporto lavorativo, in assenza del vincolo di subordinazione, nei confronti del  datore di lavoro. L’attività lavorativa deve, quindi, essere svolta da parte del lavoratore in piena autonomia e in assenza di un coordinamento con l’attività del committente. Essendo un'attività marginale e non abituale essa non necessita della partita IVA.

Non è obbligatoria una forma scritta del contratto, che tuttavia è consigliata ai fini della prova.

Ai fini della classificazione di lavoratore autonomo, non  è previsto, in linea  generale, alcun limite al compenso e la tipologia reddituale è classificata ai fini fiscali fra i “redditi diversi”  (art.  67,  comma 1,  lett.  l del  TUIR – da  assoggettarsi alla ritenuta a titolo  d’acconto del 20%).  Tuttavia al superamento di un reddito annuo pari ad € 5.000 scatta l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione sparata INPS ex L. n. 335/1995.

Inoltre, i prestatori d’opera occasionale non sono soggetti alla normativa assistenziale Inail prevista dal D.P.R. n. 1124/65.

COSA CAMBIA DAL 2022:

La Legge di conversione n. 215/2021, a far data dal 21 dicembre 2021 scorso, ha disposto l’obbligo di comunicare preventivamente all’ITL territorialmente competente via SMS o con e-mail (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) l’instaurazione del  rapporto di lavoro occasionale e, in caso di omessa o ritardata comunicazione, si applica una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

In  attesa di ulteriori chiarimenti, le modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni sono quelle previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ovvero:

  • attraverso il servizio informatico;
  • via email,  dopo  aver  scaricato il modello UNI intermittenti, all’indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • invio tramite SMS.

Al fine di utilizzare il servizio internet si sottolinea che è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro al link https://servizi.lavoro.gov.it ed essere in possesso dello SPID o della CIE (Carta d’Identità Elettronica) e accedere tramite l’icona “INTERMITTENTI”.

Si ricorda che per la compilazione del modello UNI INTERMITTTENTI da inviare via mail è necessario indicare nella sezione I (Datore di lavoro) il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del datore di lavoro per cui si sta eseguendo la comunicazione; nella sezione II occorre indicare l’elenco  lavoratori interessati e il relativo Codice Fiscale.

In merito all’invio tramite SMS si segnala che è possibile inviare la comunicazione relativa alla chiamata di lavoratori intermittenti tramite il canale degli SMS al  seguente numero: 3399942256 (tuttavia questa modalità è  prevista esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall’invio della comunicazione ed è necessario registrare sul sistema Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it) il numero di cellulare che sarà utilizzato per l’invio dell’SMS.

Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle  relative sanzioni).

È bene rammentare che secondo la L. n.  215  del  17/12/2021  (in  vigore  dal  21  dicembre 2021) prevede l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da  adottare nel caso  in cui vi sia  un  impiego di personale in misura pari  o superiore al 10%  dei  lavoratori presenti sul luogo  di lavoro,  al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di  instaurazione del  rapporto di  lavoro  (ai fini del conteggio risultano compresi i  lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti necessari.

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