Il decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 estende a tutti i lavoratori, non solo dipendenti, ma anche autonomi (titolari di partita Iva), e anche di ditte esterne, l’obbligo del green pass.
L’accesso ai locali aziendali sarà, pertanto, subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo. Il controllo, circa il possesso del green pass, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali dal datore di lavoro, o da un suo delegato formalmente nominato. Il lavoratore che non è in possesso del green pass non può essere ammesso in azienda e sarà considerato assente ingiustificato (non percepirà retribuzione, né altro compenso o emolumento sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione; non ci saranno conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del posto di lavoro).
Il green pass viene rilasciato nei seguenti casi:
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose di vaccino:
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.
La certificazione può essere acquisita:
- Via APP
Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio.
- Siti web
Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.
- Canali fisici
In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria.
Come si controlla il green pass
La certificazione sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l'applicazione VerificaC19, istituita dal Ministero della Salute.
Il lavoratore che accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, sarà punibile con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Trattandosi di sicurezza sul lavoro, si raccomanda di consultare i relativi consulenti, anche per la verifica dei protocolli aziendali sul Covid-19 e più in generale del rispetto della normativa sulla sicurezza.
Studio Associato Sanseverino
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