La complessa applicazione del superbonus del 110% ed in generale dei bonus edilizi (bonus ristrutturazione, risparmio energetico, bonus facciate e sismabonus) rischia di lasciare una pericolosa porta aperta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Anzitutto l’Agenzia delle Entrate avrà fino ad otto anni di tempo per recuperare gli importi indebitamente utilizzati in compensazione dei relativi crediti d'imposta.
I controlli, che potrebbero anche far emergere anche reati, si concentreranno soprattutto sulle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura e potranno coinvolgere, oltre ai sempre responsabili committenti, anche i fornitori che hanno applicato lo sconto o i cessionari che hanno acquistato il credito d'imposta. La responsabilità di fornitori e cessionari emergerà tuttavia solo in presenza di concorso nella violazione.
Dalla lettura congiunta dell’articolo 7 del provvedimento direttoriale dell'8 agosto 2021 e della circolare n. 24/e emergono infatti i seguenti aspetti.
Nel caso in cui dai controlli dovesse emergere la mancata sussistenza dei requisiti, anche parziali, che danno diritto alla detrazione, l’importo non spettante sarà recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti del committente dei lavori, in quanto soggetto beneficiario della detrazione.
Nel caso in cui la detrazione sia stata trasformata in credito di imposta, ceduto sotto forma di sconto in fattura al fornitore o a uno o più cessionari, costoro, in presenza di concorso nella violazione, potranno essere chiamati in causa, con una responsabilità solidale per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi e sanzioni.
Sul soggetto che utilizzerà il credito in compensazione potrà inoltre gravare una specifica fattispecie sanzionatoria individuale, nel caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
In questo caso la sanzione andrà dal 100 al 200% dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione nel modello F24.
Ritorna in questo caso l’annosa questione dei crediti inesistenti o non spettanti.
Il credito sarà non spettante quando, pur esistente, è stato utilizzato in misura superiore a quella realmente dovuto o anche prima della sua effettiva disponibilità.
Più grave ovviamente il caso del credito d’imposta inesistente, che si può verificare quando i lavori edilizi non avevano i requisiti per far maturare le detrazioni ed i conseguenti crediti.
La differenza appare estremamente importante non solo per i differenti profili sanzionatori, ma anche per la maggiore gravità del reato penale applicabile.
Si ricorda infine la possibile applicazione di sanzioni, nel caso del superbonus 110%, al tecnico per le asseverazioni effettuate ed al commercialista per il rilascio del visto di conformità.
Studio Associato Sanseverino
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