E-commerce: la rivoluzione dell'OSS dal 1° luglio.
Dal 1° luglio cambiano le regole dell’IVA nelle vendite online.
SI tratta delle vendite con spedizione in un altro Stato UE ai privati consumatori (B2C). L’elemento che qualifica la vendita online come “vendita a distanza” riguarda il trasporto del bene:
- se lo esegue il privato, che è andato nell’altro Stato a fare l’acquisto, l’Iva dovuta è quella del Paese del venditore;
- se lo esegue il venditore, l’Iva dovuta è quella dello Stato di spedizione al consumatore, e si realizza la cosiddetta «vendita a distanza».
Per poter pagare l’Iva nello Stato del consumatore in linea generale è necessario aprire una partita Iva nello stesso. Per evitare di aprire partite Iva in tutti gli Stati europei allo scopo di assolvere il tributo del Paese di destinazione, la normativa ha previsto una semplificazione, consentendo di eseguire vendite a distanza applicando l’Iva del Paese del venditore entro il limite fissato secondo le seguenti soglie:
PAESE UE |
SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale) |
PAESE UE |
SOGLIE DI PROTEZIONE (in valuta nazionale) |
Austria |
35.000 € |
Svezia |
320.000 SEK |
Belgio |
35.000 € |
Finlandia |
35.000 € |
Olanda |
100.000 € |
Cipro |
35.000 € |
Danimarca |
280.000 DKK |
Estonia |
35.000 € |
Germania |
100.000 € |
Lettonia |
35.000 € |
Grecia |
35.000 € |
Lituania |
35.000 € |
Spagna |
35.000 € |
Malta |
35.000 € |
Francia |
35.000€ |
Polonia |
160.000PLN |
Irlanda |
35.000 € |
Repubblica Ceca |
140.000 CZK |
Italia |
35.000 € |
Slovacchia |
35.000 € |
Lussemburgo |
100.000 € |
Slovenia |
35.000 € |
Portogallo |
35.000 € |
Ungheria |
35.000 € |
Gran Bretagna (ante-brexit) |
70.000 GBP |
Bulgaria |
70.000 BGN |
Romania |
118.000 RON |
Croazia |
270.000 HRK |
I venditori possono comunque optare per l’imposta del Paese del cliente, specie nel caso in cui l’aliquota a destinazione fosse inferiore a quella di partenza.
L’applicazione delle suddette soglie di protezione ha permesso in molti casi di evitare di dover aprire partite Iva nei vari Paesi Europei.
Ma dal 1° luglio 2021 il regime cambia radicalmente.
La possibilità di applicare l’Iva del Paese del prestatore riguarda solo i soggetti con volume d’affari sino a 10mila euro per la totalità delle vendite nell’insieme degli altri Paesi europei. Si tratta evidentemente di un’ipotesi residuale. Risulta dunque evidente che chi vende beni online, ricevendo gli ordini direttamente dai consumatori o per il tramite delle piattaforme, dovrà sempre applicare l’Iva del Paese di destinazione del consumatore. Un imprenditore o un commercialista esperto in e-commerce sa le complicazioni che ne conseguono:
- aprire partite Iva in tutti i Paesi in cui vi sono vendite online equivale a maggiore complessità amministrativa e maggiori costi, talvolta però compensati dalla minore aliquota iva applicata nel Paese di destinazione;
- è necessario evitare possibili errori di aliquota, per evitare accertamenti da parte dei singoli Paesi in cui si vende, con evidenti difficoltà di difendersi dagli stessi.
In relazione a quest’ultimo punto, la commissione ha predisposto una banca dati (VAT search), che richiede l’inserimento della Nomenclatura Comune doganale per le cessioni di beni e che faciliterà l’individuazione delle aliquote da applicare.
Per quanto attiene invece all’apertura di partite Iva nei Paesi in cui si vende online, in alternativa le imprese potranno utilizzare l'OSS, One Stop Shop, dal 1° luglio, una piattaforma su cui saranno indicate tutte le vendite del commercio elettronico, con merce trasportata negli Stati dell’Unione Europea, al fine di effettuare il calcolo dell’Iva da versare in ciascuno Stato.
Sarà dunque necessario comportarsi nel modo seguente:
- tenere una contabilità idonea ad identificare il dettaglio dell’imposta computata per ciascuno Stato di destinazione;
- presentare una speciale dichiarazione telematica trimestrale all’Agenzia delle Entrate con la speciale procedura OSS, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre;
- effettuare il relativo versamento di IVA.
L’Iva estera deve essere versata per intero e non può essere compensata con l’Iva italiana detraibile, il cui scomputo avviene solo con l’Iva dovuta sulle operazioni fuori regime OSS, per cui la consulenza dovrà anche tenere conto dei possibili crediti Iva che si potranno generare.
Grazie all’utilizzo dell’OSS le imprese potranno chiudere le partite Iva che hanno dovuto aprire negli Stati UE.
Appare evidente che la normativa Iva per il commercio elettronico si appresta ad una vera e propria rivoluzione, alla quale si spera che si faccia trovare pronto il legislatore, che deve ancora recepire le direttive comunitarie, ma alla quale certamente non possono farsi trovare impreparati l’impresa ed il consulente.
Studio Associato Sanseverino
Commercialisti, Consulenti del lavoro e Revisori contabili associati
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