Nuovi codici di fatturazione elettronica obbligatori dal 2021

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove specifiche per la predisposizione l’invio delle fatture elettroniche, obbligatorie dal 1.1.2021.

Le modifiche consistono in codici “tipo documento” e “natura” più dettagliati ida inserire nelle fatture elettroniche e nell’esterometro.

È importante verificare che le case di software abbiano rilasciato i relativi aggiornamenti dei programmi e, ovviamente, il corretto utilizzo dei nuovi codici all’emissione delle fatture, al fine di evitare lo scarto delle fatture elettroniche da parte dello SDI o l’applicazione delle sanzioni previste in caso di errori.

Una prima novità riguarda i codici da inserire nel campo “Tipo Documento”, sia ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche tramite SDI, sia ai fini della trasmissione dell’esterometro.

Di seguito si riportano i codici in vigore.

 

Codice

Descrizione

 

TD01

Fattura

TD02

acconto/anticipo su fattura

TD03

acconto/anticipo su parcella

TD04

nota di credito

TD05

nota di debito

TD06

Parcella

TD07

fattura semplificata

TD08

nota di credito semplificata

TD09

nota di debito semplificata

TD10

fattura di acquisto intracomunitario beni

TD11

fattura di acquisto intracomunitario servizi

TD12

documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)

TD16

integrazione fattura reverse charge interno

TD17

integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

TD18

integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19

integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti ex art. 17 c.2 D PR 633/72

TD20

autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93)

TD21

autofattura per splafonamento

TD22

estrazione beni da Deposito IVA

TD23

estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

TD25

fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26

cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72)

TD27

fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

I codici da TD16 a TD19 possono essere utilizzati per trasmettere allo SDI una fattura di integrazione di una fattura emessa con applicazione del reverse charge, ma si precisa che essi sono facoltativi in quanto l’integrazione potrà sempre essere effettuata in maniera “cartacea” (ad esempio con annotazione sulla copia cartacea della fattura elettronica).

I codici natura TD04 e TD08 relativi alle note di credito devono essere utilizzati in caso di variazione in diminuzione con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

I codici natura TD05 e TD09 relativi alle note di debito devono essere utilizzati in caso di variazione in aumento con riferimento ad una fattura emessa in precedenza.

I codici TD24 e TD25 devono essere utilizzati nel caso di emissione di fatture differite (in luogo del codice TD01).

Ante per i codici “Natura” sono stati introdotti alcuni sottocodici di seguito riepilogati.

Codici  Descrizione

N1       escluse ex art. 15 del DPR 633/72

N2.1    non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

N2.2    non soggette - altri casi

N3.1    non imponibili - esportazioni

N3.2    cessioni intracomunitarie

N3.3    non imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4    non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5    non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6    non imponibili - altre operazioni non imponibili

N4       esenti

N5       regime del margine - IVA non esposta in fattura

N6.1    cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2    inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3    inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4    inversione contabile - cessione di fabbricati inversione contabile

N6.5    inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6    inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7    inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8    inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9    inversione contabile - altri casi

N7       IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g DPR 633/72 e 74-sexies DPR 633/72)

Segnaliamo in particolare che il codice N2.1 deve essere utilizzato nell’emissione di fatture ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/1972, ossia per le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 ma per le quali vige l’obbligo di fatturazione e di indicazione nella dichiarazione IVA.

Tali fatture, dovranno contenere le seguenti annotazioni:

“inversione contabile” se l’operazione è territorialmente rilevante nell’UE (effettuate verso soggetti residenti in UE). In tal caso NON deve essere utilizzato il codice 9;

“operazione non soggetta” se la medesima è rilevante ai fini IVA in un Paese Extra UE.

Il codice N2.2 (in luogo del precedente codice N2) deve essere utilizzato in tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura (ad esempio regime dei “forfettari” o regime “monofase” ex art. 74 DPR 633/1972).

Il codice N6.3 deve essere utilizzato per le fatture di subappalto edile (art.17 c.6 lett.a DPR633/72) , mentre quello N6.7 per le fatture di prestazioni edili e connesse eseguite su edifici di soggetti IVA (art.17  c.6 lett.a-ter DPR.633/72).

Infine nel nuovo tracciato della fattura è ora possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento, facenti parte del seguente elenco:
-RT01 Ritenuta persone fisiche
-RT02 Ritenuta persone giuridiche
-RT03 Contributo INPS
-RT04 Contributo ENASARCO
-RT05 Contributo ENPAM
-RT06 Altro contributo previdenziale.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti necessari.

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