L’articolo 125 del decreto Rilancio, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con il limite massimo di € 60.000. Tale credito di imposta è concesso in misura proporzionale ai fondi disponibili, per cui è lecito attendersi una percentuale più bassa del 60% previsto.
È possibile individuare due categorie di spese ammissibili:
- a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) quelle sostenute per l’acquisto di
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea);
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Con riferimento alle attività di “sanificazione”, di cui alla lettera a, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Sarà, dunque, cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per quanto attiene invece agli interventi di pulizia degli impianti di condizionamento l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con circolare del 20 agosto 2020 come segue:
Nelle «Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020» (allegato n. 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020), con riferimento agli impianti di condizionamento, si stabilisce che: «Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria». In definitiva, per gli impianti di condizionamento, i Protocolli di regolamentazione di cui sopra prevedono, tra gli altri, l’obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
Pertanto, in termini generali, l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di «sanificazione», così come qualificate dalla circolare n. 20/E del 10 luglio 2020. Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto.
Per la predisposizione della richiesta, in scadenza il 7 settembre è necessario indicare quanto segue:
- Ammontare delle spese sostenute fino al 31/08/2020, allegando relative fatture;
- Ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal 01/09/2020 al 31/12/2020.
Lo Studio resta a disposizione per gli approfondimenti necessari.