E' ancora obbligatorio avere lo scontrino all'uscita dal negozio?

Nel caso di vendita di un bene o di una prestazione di servizi nei confronti di un consumatore finale è obbligatorio l’emissione del nuovo documento commerciale o, su richiesta del cliente, della fattura.

Siccome la fattura immediata può essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, può accadere che il cliente che abbia richiesto fattura possa uscire dal negozio senza alcun documento e ricevere la fattura successivamente.

È questo quanto si deduce da un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in sede del convegno Telefisco, di cui si riporta un estratto:

“… va ricordato che quando un bene viene ceduto o una prestazione di servizi viene resa nei confronti del consumatore finale è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, anche qualora il pagamento del corrispettivo non sia avvenuto. Per escludere l'emissione di tale documento, il cedente/prestatore può certificare l'operazione tramite una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (si veda l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto Iva), in formato elettronico… omissis”.

L’emissione del documento commerciale resta dunque consigliatissima, ma, salvo diverso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, non sempre obbligatoria.

Infine va ricordato che se si utilizza la procedura web per l’emissione degli “scontrini elettronici”, invece del registratore telematico, la stessa produce un pdf del documento commerciale che può essere stampato o, se il cliente preferisce, condiviso tramite email o WhatsApp.

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