Cessioni Intra UE: le novità in vigore dal 2020 (in attesa del legislatore italiano)

Dal 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per le operazioni contenute nella Direttiva n. 1910-2018 e nel Regolamento UE 2018/1912, che modificano le regole delle operazioni intracomunitarie.

Il legislatore italiano non è ancora intervenuto, recependo le direttive comunitarie in una norma nazionale.

Tuttavia, in attesa che lo faccia, le regole unionali risultano essere già in vigore (quando favorevoli al contribuente) e comunque, nel dubbio creatosi a causa del mancato intervento del legislatore, consigliamo di applicare da subito le nuove regole, sia perché il futuro provvedimento italiano non potrà che recepire tali regole, sia per le conseguenze economiche in cui incorre l’impresa nel caso in cui esse non siano applicate.

Come è noto l’articolo le cessioni intra UE sono operazioni non imponibili Iva ex art. 41, comma 1, D.L. 331/1993.

Affinché l’operazione sia non imponibile Iva devono coesistere tutte le seguenti condizioni:

  • Sia cedente che cessionario devono essere iscritti al VIES;
  • È necessaria la tempestiva presentazione dei modelli Intrastat;
  • La merce deve essere effettivamente trasportata da un paese Ue ad un altro paese Ue;
  • L’operazione deve essere onerosa.

In assenza anche di una sola di tali condizioni l’operazione non può essere non imponibile Iva e pertanto diventa imponibile Iva, con applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’imposta.

Di seguito, come sempre, una serie di consigli operativi.

In considerazione del fatto che l’iscrizione al VIES è condizione imprescindibile per la mancata applicazione dell’Iva, diventa assolutamente necessario controllare se chi acquista o vende la merce risulti iscritto all’elenco.  Pertanto il cedente al momento dell’acquisizione dell’ordine da parte del cessionario deve, per ogni transazione, farsi comunicare il numero di identificazione Iva unionale dal cessionario e al momento dell’emissione della fattura deve verificare l’esistenza e la validità di questo codice sul sistema Vies, cliccando qui, ed inserirlo nella fattura.

Più complesso appare provare l’effettivo trasporto della merce in un altro paese Ue e pertanto è assolutamente indispensabile un intervento chiarificatore del nostro legislatore.

Vediamo le condizioni necessarie per fornire la prova di tale trasporto, fissate delle direttive comunitarie.

 

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A

ELEMENTI DI PROVA LETTERA B

CMR firmata (dal trasportatore), per i trasporti stradali

polizza assicurativa relativa alla spedizione

polizza di carico

documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto

fattura di trasporto aereo

documenti di una pubblica autorità (es. Notaio)

fattura emessa dallo spedizioniere (se diverso da colui che effettua materialmente il trasporto e firma la CMR).

documenti di un depositario dell’altro Stato

 

 

La prova è fornita se coesistono due degli elementi di prova di cui alla lettera A oppure uno di essi più uno di cui alla lettera B. Gli elementi di prova devono essere forniti da due soggetti indipendenti, diversi dal venditore e dall’acquirente.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, è altresì necessario che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione, entro 10 giorni dalla cessione, con la quale il cliente certifichi che la merce è arrivata nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve contenere:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

È evidente la difficoltà di fornire la prova del trasporto intracomunitario nell’attuale prassi commerciale ed auspichiamo una semplificazione da parte del legislatore italiano.

Infine ricordiamo che nulla cambia per le operazioni extra-UE, la cui prova passa sempre tramite la documentazione doganale, e nulla cambia per il momento per le operazioni con il Regno Unito. Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea.

Restiamo come sempre a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento necessario.

Studio Associato Sanseverino

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